Descrizione
L'amministratore di sostegno tutela e aiuta chi, anche temporaneamente, non è autonomo e non può provvedere ai propri interessi a causa di una menomazione sia fisica che psichica (Legge 09/01/2004, n. 6, art. 3, com. 1). L'amministratore di sostegno assiste le persone nell'affrontare problemi concreti e quotidiani, come investire somme di denaro e prestare consensi alle cure mediche.
L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare e deve giurare di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, tenendo conto dei bisogni del beneficiario. Può essere revocato se non è idoneo o se l'interessato non ne ha più bisogno.
Il ricorso introduttivo per la nomina di un amministratore di sostegno può essere inoltrato al tribunale, dal servizio sociale professionale, nei casi in cui sia assente la rete familiare o in presenza, all'interno della stessa, di una elevata conflittualità, a fronte dell’impellente necessità di intervenire a tutela del soggetto.
La domanda deve essere presentata direttamente al tribunale competente.
Il giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
Approfondimenti
Per presentare ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno è necessario avere a disposizione la seguente documentazione:
- estratto dell'atto di nascita del beneficiando
- certificato di residenza del beneficiando
- documentazione anagrafica che comprovi il rapporto di parentela tra il ricorrente e il beneficiando (se il ricorrente è un parente), quali, per esempio, certificato di stato di famiglia
- fotocopia della carta di identità del ricorrente
- marca da bollo da 27,00 €
- certificato medico del beneficiando o certificazione della struttura ospitante o relazione dei servizi socio-assistenziali attestante:
- le condizioni di vita personale del beneficiando (sanitarie, sociali, psicologiche ed educative)
- l’eventuale impossibilità dello stesso di raggiungere in udienza il tribunale ordinario
- la capacità o meno del beneficiando a rendere il consenso medico informato
- la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a se stesso.
- documentazione relativa alla situazione patrimoniale del Beneficiando relativa a (elenco esemplificativo e non esaustivo):
- pensione di invalidità
- pensioni di reversibilità
- assegni di accompagnamento
- stipendi
- rendite provenienti da affitti
- investimenti
- conti correnti
- titoli.
- documentazione relativa alle proprietà del beneficiando di beni immobili del beneficiando relativa a (elenco esemplificativo e non esaustivo):
- visure catastali terreni o fabbricati
- certificato di proprietà autoveicoli.