Registrare gli animali d'affezione nella banca dati regionale

Descrizione

Registrare gli animali d'affezione nella banca dati regionale

La Regione Friuli Venezia Giulia con la Legge regionale 11/10/2012, n. 20 promuove, anche attraverso l'educazione, la tutela delle condizioni di salute, il benessere e il rispetto degli animali e disciplina le modalità di detenzione degli animali d'affezione.

Per animali d'affezione in particolare si intende ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano fatta eccezione degli animali in via d'estinzione per cui è espressamente vietata la detenzione.

La Regione ha istituito la banca dati regionale canina e la banca dati regionale per gli animali d'affezione diversi dai cani.

In particolare, ai sensi della Legge regionale 11/10/2012, n. 20, art. 26 è obbligatoria l'iscrizione nella banca dati regionale dei cani detenuti mentre è facoltativa l'iscrizione nella banca dati regionale per animali differenti (Legge regionale 11/10/2012, n. 20, art. 29).

Approfondimenti

Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a registrarlo alla banca dati regionale:

  • entro il 60° giorno di vita dell'animale, da parte del detentore della fattrice
  • entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla banca dati regionale o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.

Inoltre il detentore del cane già registrato ha l'obbligo di denunciare al Comune di residenza lo smarrimento, la sottrazione, la cessione, la morte del cane o la variazione della residenza con le tempistiche stabilite dalla Legge regionale 11/10/2012, n. 20, art. 26.