Chiedere il rilascio della carta d'identità cartacea

Descrizione

Chiedere il rilascio della carta d'identità cartacea

La carta d'identità cartacea è stata quasi integralmente sostituita su tutto il territorio nazionale dalla carta d'identità in formato elettronico (CIE) a seguito delle indicazioni contenute nel Decreto legge 19/08/2015, n. 78.

La carta d’identità cartacea può essere ancora rilasciata esclusivamente nei comprovati casi di necessità e urgenza disciplinati dalla Circolare ministeriale 03/04/2017, n. 4, qualora ci si trovi nella necessità di rinnovare con estrema urgenza il proprio documento scaduto in presenza di:

  • gravi motivi di salute (imminente ricovero documentato da prescrizioni mediche)
  • motivi di viaggio (imminente partenza documentata da titolo di viaggio)
  • imminente consultazione elettorale
  • imminenti esami, concorsi o gare pubbliche (con iscrizione documentata).

La carta d’identità può essere rilasciata ancora in forma cartacea anche ai residenti iscritti all’AIRE e nella eventualità, accertata e valutata esclusivamente dagli uffici, di problemi tecnici nella trasmissione dei dati al Ministero.

Approfondimenti

Il periodo di validità della carta d'identità varia a seconda dell'età del richiedente (Regio Decreto 18/06/1931, n 773, art. 3 come modificato dal Decreto legge 13/05/2011, n. 70, art. 10):

  • valedieci anni (dal 2008) per tutti i maggiorenni
  • vale cinque anni per i minori di età compresa tra i tre e i 18 anni
  • vale tre anni per i minori di età inferiore ai tre anni.

Tutte le carte d'identità rilasciate o rinnovate dopo il 10/02/2012 valgono dieci anni più i giorni che mancano per arrivare alla data di nascita del titolare.
Per esempio, se il proprio compleanno è il 29 ottobre e la carta d’identità è rilasciata il 23 febbraio 2012, la carta non scade il 23 febbraio 2022 ma è valida fino al 29 ottobre 2022.

Con Decreto legge 17/03/2020, n. 18, art. 104 è stata prevista una proroga al periodo di validità, a causa dell' emergenza sanitaria Covid-19. I documenti di riconoscimento e d'identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 restano validi fino al 30 aprile 2021. Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio.

Per i cittadini italiani la carta di identità ha lo stesso valore del passaporto, se usata per espatriare nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi coi quali esistono appositi accordi (Paesi dell'Area Schengen). In particolare:

  • per i cittadini italiani maggiorenni la carta d'identità è valida per l'espatrio, purché dichiarino di non trovarsi nelle particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto
  • per i cittadini italiani minorenni o interdetti la carta d'identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori o del tutore o con il nulla osta del giudice tutelare
  • per i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia la carta d’identità non è valida per l’espatrio.

Sulla carta d'identità valida per l'espatrio non compare nessuna dicitura particolare. Al contrario, sulla carta d'identità non valida per l'espatrio compare la dicitura "non valida per l'espatrio".

È buona regola, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari presenti in Italia sui documenti chiesti per l’ingresso: gli accordi internazionali fra l'Italia e gli altri Paesi possono cambiare.

Il documento può essere rilasciato fin dalla nascita.

Per i cittadini italiani minorenni la carta di identità può essere rilasciata valida per l’espatrio, se vi è l’assenso di entrambi i genitori. Se manca l'assenso di uno dei genitori, occorre il nulla osta del giudice tutelare. Se il genitore esercita in modo esclusivo la potestà genitorialie (vedovo/a oppure il bambino è stato riconosciuto solo dal padre o dalla madre), non necessita del nulla osta (Legge 21/11/1967, n. 1185, art. 3, com. b). L'autorizzazione del giudice tutelare non occorre per i genitori naturali conviventi.

La carta d'identità rilasciata a cittadini minorenni deve riportare la firma del titolare che abbia compiuto dodici anni, salvo i casi di impossibilità a sottoscrivere. 

Tutti i cittadini minorenni, per viaggiare, devono possedere un documento personale valido per l'espatrio: il passaporto o la carta di identità valida per l'espatrio.

Fino al compimento dei 14 anni, i minori italiani possono espatriare solo se:

  • accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (ad esempio il tutore esercente la potestà genitoriale). In questo caso sul documento del minore devono essere riportati i nomi dei genitori o del tutore. In alternativa i genitori dovranno esibire al momento dell'espatrio l'estratto di nascita del minore completo di paternità e maternità. Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi
  • affidati a un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno da compilare in Questura
  • affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale a un ente (ad esempio la compagnia aerea) da compilare in Questura.

Compiuti i 14 anni, i minori italiani possono viaggiare senza accompagnatori.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Polizia di Stato.

I cittadini iscritti all'AIRE possono chiedere la carta d'identità al Comune di iscrizione oppure, se abilitato, al Consolato italiano competente.

Le rappresentanze consolari attualmente abilitate sono quelle dei paesi dell’Unione Europea e quelle di Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Santa Sede - Città del Vaticano.

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